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Adempimento delle Obbligazioni
Le Prestazioni in Denaro.
L'effetto fondamentale e normale dell'obbligazione è l'esatto adempimento della prestazione da parte del debitore e la conseguente estinzione dell'obbligazione stessa.
Sinonimo di adempimento è il termine “pagamento” che nel linguaggio corrente, invece, viene usato solo per indicare le prestazioni in denaro.
L'obbligazione, oltre che dal debitore, può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Così, ad esempio, se io sono creditore di 100 € verso Tizio, non posso rifiutare il pagamento fatto da Caio; ma se Tizio, pittore di vaglia, si è impegnato a farmi il ritratto, io posso rifiutare l'esecuzione del ritratto da parte di un altro pittore Caio ed esigerla, personalmente, da Tizio.
Di regola il pagamento deve essere fatto al creditore od a persona da lui autorizzata a riceverlo, a meno che la legge o il giudice non indichino una persona diversa.
Il luogo di pagamento è quello che le parti,hanno espressamente convenuto o, in mancanza, quello stabilito dagli usi o desunto dalla natura della prestazione. Ove non sia possibile determinarlo in base ai suddetti criteri, è regola generale che l'obbligazione debba essere adempiuta al domicilio del debitore, fatta eccezione per le obbligazioni pecuniarie che vanno adempiute al domicilio del creditore.
Quanto al tempo del pagamento, se è fissato un termine il pagamento deve essere fatto alla scadenza del termine stesso; se non è stato fissato un termine, il creditore può esigerlo immediatamente, salvo usi diversi.