Contratto di Locazione

il Contratto

La locazione è il contratto col quale una parte (detta locatore) si obbliga a far godere all' altra (detta conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

La locazione di cose mobili prende, in pratica, il nome di noleggio; quando, invece, la cosa locata è fruttifera (ad esempio: un podere, un'azienda, ecc.) si ha un tipo speciale di locazione, cioè l'affitto, per il quale la legge detta norme particolari.
Si noti che l'oggetto della locazione può essere solo una cosa; la prestazione di attività personali, infatti, forma oggetto di altri contratti (contratto d'opera, contratto di lavoro, ecc.).
Di regola la durata della locazione non può superare i trenta anni e, se è stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta a tale termine. Aggiungiamo che mentre la locazione non superiore a nove anni è un atto di ordinaria amministrazione e può essere stipulata anche verbalmente, la locazione ultranovennale, invece, è un atto di straordinaria amministrazione, e, quando ha per oggetto beni immobili, deve essere stipulata per scritto e trascritta nei registri immobiliari.    .
Anche dalla locazione nascono obbligazioni per ambedue le parti. Le principali obbligazioni del locatore sono:
1) consegnare al conduttore la cosa in buono stato di. manutenzione;
2) mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto; egli deve, pertanto, eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore;
3) garantire il conduttore per vizi (vedi quanto abbiamo detto per la compra-vendita) e per le molestie eventualmente arrecate da terzi che pretendono di avere. diritti sulla cosa locata.

Il conduttore, da parte sua, deve:
1) servirsi della cosa per l'uso determinato dal contratto ed osservando la diligenza del buon padre di famiglia (cioè, come già avemmo occasione di osservare, la diligenza dell'uomo medio, fornito di normale diligenza);
2) pagare il corrispettivo nei termini convenuti;
3) restituire la cosa al locatore, alla fine della locazione, nello stato medesimo in cui l' ha ricevuta, salvo il naturale deterioramento risultante dal normale uso della cosa stessa.

Se la locazione è stipulata per un tempo determinato dalle parti, cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta; tuttavia se, scaduto il termine, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata, la locazione s'intende tacitamente rinnovata ed è regolata dalle stesse condizionI della precedente.
Se, invece, è stata stipulata a tempo indeterminato, essa non cessa finché, nel termine stabilito dalle parti o dagli usi, una delle parti non comunica all'altra la disdetta.

Altre risorse online:

Contratto di locazione immobiliare