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Invalidita del Contratto
il Contratto
Abbiamo già avuto occasione di notare che un contratto può anche essere invalido, e precisamente: nullo; aggiungiamo adesso che l'invalidità può anche assumere un'altra forma, quella dell'annullabilità.
È necessario, a questo punto, chiarire, sia pure brevemente, la differenza fra contratto nullo ed annullabile.
Un contratto si dice nullo quando è privo di uno dei suoi elementi essenziali, ovvero ha causa illecita.
In tal caso esso non produce nessuno dei suoi effetti giuridici propri e si considera come inesistente. Così, ad esempio, se la vendita della casa che io ho fatta a Tizio è nulla, io rimango proprietario della casa e Tizio non ha obbligo di pagarmi il prezzo. Qualora, non essendosi rilevato in un primo momento la nullità, avesse già avuto luogo lo scambio della cosa venduta e del prezzo, tale situazione può essere fatta cessare in qualsiasi momento, sia su domanda di qualunque interessato, sia d'ufficio da parte del giudice.
Un contratto, invece, si dice annullabile quando la manifestazione di volontà non è valida, o perché proveniente da una persona incapace (minorenne, interdetto, ecc.) o perché affetta da un vizio della volontà.
Delle persone incapaci quanto ai vizi della volontà, con tale espressione si sogliono indicare certi fatti che impediscono alla volontà di formarsi e manifestarsi liberamente.
Essi sono:
1) l'errore, che si ha quando una parte compie il contratto in seguito ad una falsa conoscenza della realtà delle cose (ad esempio: credere d'oro un oggetto che è semplicemente dorato);
2) la violenza, che si ha quando una parte compie un contratto in conseguenza di una grave e seria minaccia altrui;
3) il dolo (da non confondere con il dolo come forma di colpevolezza del debitore nell'inadempimento di un'obbligazione; che si ha quando una parte compie un contratto a seguito di raggiri ed artitifizi altrui.
Il contratto annullabile, a differenza di quello nullo, produce regolarmente i suoi effetti giuridici e seguita a produrli finché la parte che ne ha diritto non chiede l'annullamento; quest'ultima, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, può anche convalidarlo definitivamente.
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